Normativa
Un breve riassunto della normativa UDI
1. L’Obbligo di Registrazione UDI
Il decreto (D.lgs 11/05/2023 ) impone ai professionisti sanitari di registrare e conservare l’identificativo unico (UDI) dei dispositivi medici ricevuti e utilizzati (con particolare attenzione ai dispositivi impiantabili e di classe D per diagnostica in vitro). L’obiettivo della legge è garantire una tracciabilità totale, dal produttore fino all’impiego sul paziente, per intervenire tempestivamente in caso di lotti difettosi.
2. Conservazione dei dati fino a 15 anni
La legge non fa sconti sulle tempistiche: i registri dei codici UDI (inclusi lotti e scadenze) devono essere conservati per un minimo di 10 anni, periodo che sale a 15 anni per i dispositivi medici impiantabili. Affidare una mole simile di dati a registri cartacei o a fogli Excel locali significa esporsi al rischio altissimo di perdita, usura o furto dei dati. Il legislatore stesso raccomanda la conservazione per via elettronica.
3. Multe da 4.000 € a 24.500 €
Il non rispetto di questi adempimenti non è preso alla leggera. Come stabilito dal D.Lgs 137/2022 collegato, la mancata o errata registrazione dei codici UDI espone l’operatore sanitario o la clinica a sanzioni amministrative pesantissime, che vanno dai 4.000 € ai 24.500 €.
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Tempistiche acquisizione UDI
2017
regolamento EU dispositivi medici
immediatamente operativo anche se è prevista una gradualità di attuazione (art.121) con rivalutazione dei risultati ottenuti prevista per il 27 maggio 2027
2023
D.Lgs.n.137/22 all’art.15
obbligo di identificazione, tracciabilità e nomenclatura dei dispositivi
2024
Obbligo registrazione UDI
Dal 15 Gennaio decorrenza obbligo di registrazione e conservazione dell’UDI
2027
Termine DM senza UDI
Il 31 dicembre è il termine di circolazione dispositivi medici senza codice UDI
Con l’entrata in vigore della nuova normativa europea UE Medical Device Regulation (EU MDR) sulla tracciabilità dei dispositivi medici, gli operatori sanitari sono obbligati a:
- Verificare l’etichettatura UDI (Unique Device Identification) su tutti i dispositivi medici utilizzati nella pratica clinica.
- Registrare e documentare l’UDI dei dispositivi utilizzati sui pazienti.
Il termine “dispositivo medico” copre una vasta gamma di oggetti, inclusi apparecchi e attrezzature a contatto diretto con il paziente per scopi di diagnosi o trattamento di una condizione clinica, e include pertanto molti strumenti comunemente usati dai medici.
Le scadenze per la conformità alla normativa MDR sulla codifica UDI dei dispositivi medici variano in base alla classe del dispositivo, che è determinata dal livello di rischio associato.
In particolare, i dispositivi di Classe III presentano un rischio elevato per il paziente.
- Classe III: include dispositivi come pacemaker impiantabili, generatori di impulsi, test diagnostici per l’HIV, defibrillatori automatici esterni, impianti endossei e lenti a contatto per uso prolungato.
- Classe II a / b: comprende dispositivi quali aghi per agopuntura, lenti a contatto giornaliere, sedie a rotelle motorizzate, pompe per infusione, teli chirurgici e sistemi transponder a radiofrequenza impiantabili per l’identificazione del paziente e delle informazioni sanitarie.
- Classe I: include dispositivi a basso rischio come bende elastiche, guanti in lattice e strumenti chirurgici portatili.
| 5 Maggio 2017 | Pubblicazione regolamento EU | Codifica del dispositivo medico | Marcatura diretta del dispositivo medico | Codifica del dispositivo medico-diagnostico in vitro |
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| 26 Maggio 2020 | Assegnazione UDI e registrazione su EUDAMED | |||
| 26 Maggio 2021 | Classe III MD | |||
| 26 Maggio 2023 | Classe II a/b MD | Classe III MD | Classe D IVD | |
| 26 Maggio 2025 | Classe I MD | Classe II a/b MD | Classe C&B IVD | |
| 26 Maggio 2027 | Classe I MD | Classe A IVD |